Con la conversione in legge del cosiddetto “decreto milleproroghe” è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici.
Ci siamo già soffermati più volte sul senso delle innumerevoli proroghe che si sono succedute negli anni per l’entrata in vigore di una norma del 1992. Confermiamo ancora una volta che se una legge non riesce a trovare completa applicazione dopo 35 anni il problema sta, almeno in parte, nella legge stessa.
Invece il legislatore, anziché avviare un virtuoso percorso di modifica che renda finalmente applicabili le norme riconscendo di fatto il raggiungimento avvenuto ormai da anni nella stragrande maggioranza degli edifici scolastici dell’obiettivo della sicurezza antincendio di base, ha pensato bene di inventarsi un nuovo decreto attuativo da aggiungere agli altri già previsti e mai emanati.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 20 aprile 2025, è infatti prevista l’emanazione di un decreto attuativo che chiarisca le misure gestionali di mitigazione del rischio da porre in essere sino all’adeguamento. Staremo a vedere, ma temiamo ci sarà da divertirsi. Giusto per completezza, salgono a quattro i decreti attuativi in materia di sicurezza a scuola mancanti che sono, oltre a quest’ultimo: quello applicativo del Testo Unico al contesto specifico (atteso dal 2008!), quello relativo alla valutazione del rischio congiunta con gli Enti Proprietari (recentemente prorogato al 31 dicembre 2025) e l’accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza (atteso nel 2022).

