Feste e spettacoli “per grazia di Dio e volontà della Nazione”

Feb 22, 2024

Proprio così, quando a scuola si organizza una festa o uno spettacolo, a fine anno e non solo, il principale riferimento normativo è il cosiddetto Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ovvero il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, promulgato dal Re Vittorio Emanuele IlI appunto “per grazia di Dio e volontà della Nazione”. Ci è capitato spesso di lamentare l’inadeguatezza delle norme in materia di sicurezza, ma questa volta ci troviamo forse davanti ad un record assoluto. Siccome però il riferimento normativo è quello, proviamo ad entrare ugualmente nel merito.
La parte riguardante gli spettacoli, o meglio ciò che quasi cent’anni fa si intendeva per “spettacolo”, è contenuta nell’art. 68 e seguenti. Facciamo una prima distinzione che ci consente di semplificare molto: quando si svolgono attività varie con esterni a scuola si tratta di “pubblico spettacolo”? La risposta, quasi sempre, è no.
Perché esista la fattispecie del “pubblico spettacolo” occorre infatti che un certo evento consenta l’accesso a chiunque, anche in assenza di biglietto. Quindi possiamo dire che tutte le feste e gli spettacoli che si svolgono a scuola invitando genitori, nonni e amici sono da considerarsi “privati” e quindi non soggetti al Regio Decreto. In questo caso occorrera semplicemente verificare l’adeguatezza degli spazi e dei percorsi di esodo se si svolgono all’interno avendo cura, in generale, di non superare mai le 200 persone complessivamente presenti.
Se invece si organizza un evento aperto alla cittadinanza nei locali interni della scuola (aula magna, palestra) si rischia di ricadere nel “pubblico spettacolo” con norme molto più stringenti e spesso non attuabili da una scuola. In questo caso, per non rientrare comunque nel campo di applicazione della norma, non possono essere superate le 99 persone complessive. Ciò vale ancora di più, ad esempio, se la scuola concede l’aula magna ad un soggetto esterno per un evento che nulla ha a che fare con la scuola. Al soggetto organizzatore dovrà essere ben esplicitato non solo che l’affollamento massimo complessivo non potrà esser superiore a 99 ma che andrà garantita anche una corretta adeguato numero di addetti.
organizzazione della gestione dell’emergenza con
Se invece si usa uno spazio esterno, che sia il cortile della scuola o una piazza pubblica, per un evento organizzato dalla scuola ma aperto a tutti le cose si complicano ulteriormente. In questi casi occorre riferirsi alle circolari cosiddette
“Gabrielli” e “Piantedosi” emanate dal Ministero dell’Interno a seguito degli incidenti in piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League del 2017. Qui si tratta dell’organizzazione e gestione di un vero e proprio evento e la scuola non può pensare di farlo in proprio. Consigliamo prima di tutto di muoversi con largo anticipo e di fare riferimento alla Protezione Civile del territorio che dovrebbe essere in grado d offrire supporto al riguardo.